Il regime patrimoniale dei coniugi
Gli Articoli 143 e 147 del Codice Civile, che regolano il matrimonio civile, sanciscono gli oneri economici di entrambi i coniugi nei confronti della famiglia e dei figli.
La legge consente agli sposi di scegliere tra due regimi matrimoniali quello che meglio permetta loro di adempire ai suddetti doveri: la comunione dei beni o la separazione dei beni.
Tale scelta potrà essere effettuata sia in sede di rito civile che di rito del matrimonio cattolico: al termine della cerimonia il sacerdote o l’ufficiale di stato civile annoterà tale decisione sull’atto di matrimonio.
Se gli sposi non espliciteranno alcuna scelta, dal 20 settembre 1975 per legge il regime patrimoniale legale della famiglia sarà in automatico la comunione dei beni.
Ecco tutti i dettagli e le differenze tra comunione e separazione dei beni:
Cosa è la comunione dei beni
Scegliere come regime patrimoniale la comunione dei beni vuol dire che tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi.
In particolare, si intende che saranno di proprietà comune:
– Tutte le proprietà comprate dopo il matrimonio, anche se acquistate separatamente dai due coniugi. Si intende quindi case, terreni, negozi, automobili, fatta eccezione di beni personali;
– I rendimenti dei beni propri di ciascun coniuge, ad esempio quelli bancari;
– Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
– Gli utili e gli incrementi dell’azienda di proprietà di uno dei due precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi dopo il matrimonio;
Saranno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli contratti separatamente, nonché gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell’acquisto, ad esempio un’ipoteca sulla casa.
Rimarranno invece di proprietà esclusiva di ciascun coniuge:
– I beni posseduti da prima delle nozze;
– Eredità o donazioni, anche se avute dopo il matrimonio;
– Beni personali e i loro accessori;
– Beni necessari all’esercizio della propria professione;
– Risarcimenti per danni fisico subito, ad esempio indennizzi assicurativi o pensione di invalidità;
– Il ricavato della vendita di uno dei beni suddetti.
In caso di vendita di immobili o altri atti di amministrazione straordinaria, è necessario il consenso di entrambi gli sposi.
In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere se l’atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario all’interesse della
famiglia o dell’azienda familiare.
Lo scioglimento della comunione dei beni si verifica nei casi di:
– Morte di uno dei coniugi;
– Annullamento del matrimonio, separazione, divorzio;
– Decisione di entrambi i coniugi di cambiare il regime patrimoniale;
– Fallimento di uno dei coniugi;
– Separazione giudiziale dei beni.
Cosa è la separazione dei beni
Scegliere come regime patrimoniale la separazione dei beni vuol dire che ciascuno dei due sposi ha la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio, anche se fruiti in comune. Egli ha quindi tutto il diritto di goderli o amministrarli, fermo restando l’obbligo di adempienza dei doveri sanciti dagli Articoli 143 e 147 del Codice Civile.
Il regime di separazione dei beni produce l’effetto di attribuire al coniuge che effettua l’acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva: i patrimoni di marito e moglie restano quindi separati durante il matrimonio, salvi i diritti di successione.
Per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optato per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all’atto dell’acquisto tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.
Modifica del regime patrimonale
Il regime patrimoniale potrà essere modificato in qualsiasi momento stipulando un atto pubblico davanti ad un notaio e ottenendo poi l’autorizzazione del giudice competente. Per rendere la modifica valida anche da terzi, sarà necessario che venga annotata anche sull’atto di matrimonio. In caso di morte di uno dei due
coniugi, la comunione dei beni privilegia il coniuge superstite, in quanto ad esso spetta la metà del patrimonio di famiglia, mentre i figli e gli altri eventuali eredi subentreranno solo nel rimanente 50% del patrimonio stesso.
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