Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
– Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
– Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedelta’, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
– Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 143 bis Cognome della moglie.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
– I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
– A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Art. 145 Intervento del giudice.
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo’ chiedere, senza formalita’, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene piu’ adeguata alle esigenze dell’unita’ e della vita della famiglia.
Art. 147 Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacita’, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art. 148 Concorso negli oneri.
I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimita’, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, puo’ ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione e’ regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
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